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Procedure per la riduzione a uso profano e loro dipendenza dalla tipologia dei luoghi sacri

Mons. Paweł Malecha

Mons. Paweł Malecha, Promotore di Giustizia Sostituto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e docente presso le Pontificie Università Gregoriana e Urbaniana

Nella vita della Chiesa, purtroppo sempre più spesso, l’autorità ecclesiastica si trova di fronte alla prospettiva di ridurre a uso profano un luogo sacro (chiesa, oratorio, cappella).

Pertanto, in questo breve intervento si cercherà di affrontare la questione, frequente nella prassi, se la suddetta autorità sia libera di scegliere le condizioni e la procedura, oppure sia vincolata dalla tipologia del luogo di culto.

Nel caso in cui risulti vincolata, lo sarebbe per i profili di legittimità? È da precisare, al riguardo, che nel rispondere a tale domanda, si tratterà soltanto di chiese, oratori e cappelle private, tralasciando gli altri luoghi sacri.

Come è noto, la chiave per distinguere la chiesa (cf. can. 1214) dall’oratorio (cf. can. 1223) e dalla cappella privata (cf. can. 1226) si ha nel diritto dei fedeli di entrarvi. Infatti, l’elemento proprio e distintivo di questi luoghi sacri si riferisce ai fedeli che hanno il diritto di usarne.

Se, quindi, tale diritto spetta a tutti i fedeli indistintamente, si ha una chiesa; se, invece, appartiene a una determinata comunità o a un determinato gruppo di fedeli, si ha un oratorio; se riguarda una o più persone fisiche determinate, o una famiglia, si ha una cappella privata.

Dopo questa concisa introduzione, si può passare alla presentazione – per sommi capi – della procedura da osservare nella riduzione dei menzionati luoghi sacri a uso profano.

La riduzione di una chiesa a uso profano può, infatti, avvenire con l’apposito decreto del Vescovo diocesano, non soltanto quando una chiesa sia talmente in rovina che non possa essere né adibita né restituita al culto divino (cf. can. 1222, § 1), ma anche, dopo aver udito il consiglio presbiterale, per altre gravi ragioni, purché non ne patisca danno il bene delle anime (cf. can. 1222, § 2).

La procedura per la riduzione a uso profano di un oratorio e di una cappella privata, al contrario, non è così elaborata, dettagliata ed esigente.

Difatti, in merito alla riduzione di oratori (cf. can. 1224, § 2) la norma è molto scarna, perché si indica soltanto la necessità dell’autorizzazione dell’Ordinario.

Il Legislatore, invece, non prevede nessuna norma relativa alla riduzione a uso profano di una cappella privata.

Si può soltanto presumere, almeno per analogia, che anche per la sua riduzione sia necessaria l’autorizzazione dell’Ordinario che ha concesso la licenza per la sua erezione, bensì con una sottile ma rilevante differenza; infatti, per gli oratori tale licenza viene concessa dall’Ordinario (cf. can. 1224, § 1), mentre per le cappelle private dall’Ordinario del luogo (cf. can. 1226).

Stando così le cose, si deduce che l’autorizzazione per la riduzione di una cappella privata a uso profano viene data dall’Ordinario del luogo (cf. can. 134, § 2), e non invece dall’Ordinario (cf. can. 134, § 1).

La Biblioteca d’arte e di storia di San Giorgio in Poggiale – Genus Bononiae/Musei nella Città

Ancora, il Codice di Diritto Canonico statuisce che le cappelle private dei Vescovi vengano erette da loro stessi (cf. can. 1227).

Si evince, sempre per analogia, che solo essi possono permettere di ridurle a uso profano non sordido.

Da quanto detto, emerge chiaramente che la procedura di riduzione non è uguale per la chiesa, l’oratorio e la cappella privata.

Perciò, al fine di evitare l’eventuale violazione di legge, è rilevante per l’autorità ecclesiastica individuare correttamente il tipo di luogo sacro che debba essere ridotto.

Nel linguaggio comune, come noto, vengono talvolta chiamate chiese quei luoghi sacri che canonicamente non lo sono.

In altri termini, si confondono i termini giuridici chiesa, oratorio e cappella privata fra di loro, cioè l’oratorio viene considerato chiesa, o, viceversa, oppure la cappella privata è denominata oratorio o chiesa, ecc.

Se questo errore viene commesso dal popolo, non ci sono danni, ma se lo fa anche l’autorità ecclesiastica, e nella prassi di tanto in tanto succede, le conseguenze sono gravi, perché si rischia che l’atto giuridico sia illegittimo.

Ciò avviene, per esempio, quando l’autorità ecclesiastica riduce a uso profano una chiesa, applicando però i canoni per gli oratori oppure quando essa ritiene che una chiesa sia una cappella e vi applica le norme prescritte per la riduzione dell’oratorio.

In conclusione, è quindi da mettere in evidenza che l’autorità ecclesiastica, che stia per ridurre a uso profano un luogo sacro (chiesa, oratorio, cappella), non è libera di scegliere le condizioni e la procedura, perché risulta vincolata dalla tipologia del luogo di culto, e ciò si ha per la legittimità della decisione.

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