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L’amministrazione dei beni ecclesiastici

Allo scopo di illustrare meglio la questione riguardante l’amministrazione dei beni, è opportuno precisare sin dall’inizio che l’amministrazione si distingue sia dall’acquisto dei beni che dalla loro alienazione

Mons. Paweł Malecha, Promotore di Giustizia Sostituto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e docente presso la Pontificia Università Gregoriana

In fase di progettazione di diversi lavori, come ad es. il restauro, la manutenzione, la ristrutturazione, la ricostruzione, l’allargamento, ecc. delle chiese-edifici e degli altri beni ecclesiastici quali le case parrocchiali o canoniche, i giardini parrocchiali, le scuole o gli asili parrocchiali, le opere d’arte, i musei, ecc., preliminarmente si procede sempre ad un preventivo economico. E ciò sanno tutti coloro che in modo responsabile amministrano i beni temporali.

Tuttavia, non tutti si rendono conto che nell’amministrazione dei beni ecclesiastici sia il parroco che il Vescovo possano agire soltanto entro i limiti fissati dal diritto.

L’amministrazione infatti ha per oggetto i beni ecclesiastici propri della persona giuridica che li ha acquistati (cf. can. 1256) e appartiene alla funzione di governo della Chiesa. Amministrare i beni significa disporre di essi.

Va detto che nella Chiesa le persone giuridiche possono essere pubbliche o private. Le prime, a norma del can. 116, § 1, vengono costituite dalla competente autorità ecclesiastica perché, entro i fini ad esse prestabiliti, a nome della Chiesa compiano il proprio compito, loro affidato in vista del bene pubblico; tutte le altre persone giuridiche sono private.

Si arriva pertanto al can. 1257, § 1, che fornisce la nozione di bene ecclesiastico: tutti i beni temporali appartenenti alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica e alle altre persone giuridiche pubbliche nella Chiesa sono beni ecclesiastici e sono retti dai relativi canoni del Codice di Diritto Canonico, nonché dai propri statuti.

I beni temporali appartenenti alle persone giuridiche private, in virtù del can. 1257, § 2, sono invece retti dai propri statuti e non dai sopra menzionati canoni, a meno che non si disponga espressamente altro.

La nozione di bene ecclesiastico è quindi legata alla personalità giuridica pubblica concessa dall’ordinamento canonico, in quanto tali persone giuridiche operano in nome della Chiesa.

Non sono invece ecclesiastici i beni delle persone giuridiche private, anche se esse operano sotto la vigilanza dell’autorità ecclesiastica. Non sono quindi beni ecclesiastici quelli che, ad esempio, appartengono ai chierici (vescovi, parroci, vice-parroci, ecc.), qualunque sia il titolo di proprietà; non sono beni ecclesiastici neanche le chiese-edifici e gli altri beni temporali che appartengono alle associazioni private di fedeli, perché non costituite in persona giuridica pubblica o aventi solo personalità giuridica privata.

Va sottolineato che la parrocchia eretta legittimamente gode di personalità giuridica pubblica (cf. can. 515, § 3), mentre il parroco non è una persona giuridica (cf. can. 520, § 1), ma rappresenta la parrocchia in tutti i negozi giuridici (cf. can. 532). Il parroco è l’amministratore dei beni ecclesiastici (cf. can. 1279, § 1), non invece il loro proprietario. Il can. 1282 ricorda che gli amministratori sono tenuti ad agire in nome della Chiesa, cioè a norma del diritto.

L’amministrazione dei beni ecclesiastici della diocesi si distingue in amministrazione ordinaria e straordinaria; quella ordinaria poi si divide ulteriormente in amministrazione ordinaria in genere e amministrazione ordinaria di maggiore importanza.

Va osservato che ciò che è di maggiore importanza per una diocesi, non lo è necessariamente per un’altra. Secondo il prescritto del can. 1281, § 1, gli amministratori, ferme restando le disposizioni degli statuti, pongono invalidamente gli atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell’amministrazione ordinaria, a meno che non abbiano prima ottenuto il permesso scritto dall’Ordinario.

Negli statuti, a tenore del can. 1281, § 2, si stabiliscano gli atti eccedenti i limiti e le modalità dell’amministrazione ordinaria; se poi gli statuti tacciono in merito, spetta al Vescovo diocesano, udito il consiglio per gli affari economici, determinare tali atti per le persone a lui soggette.

Anche il Vescovo diocesano nell’amministrazione dei beni ecclesiastici può agire soltanto entro i limiti stabiliti dal diritto. Infatti, a norma del can. 1277, egli per porre atti di amministrazione ordinaria di maggior importanza, deve udire il consiglio per gli affari economici e il collegio dei consultori; ha tuttavia bisogno del consenso del medesimo consiglio ed anche del collegio dei consultori, oltre che nei casi specificamente espressi nel diritto universale o nelle tavole di fondazione, per porre atti di amministrazione straordinaria per l’ente diocesi. Spetta poi alla Conferenza Episcopale stabilire quali atti debbano ritenersi di amministrazione straordinaria.

Infine, per quanto riguarda gli istituti religiosi, il can. 638, § 1, stabilisce che il diritto proprio deve determinare quali siano gli atti di amministrazione straordinaria, come pure la procedura da osservare per porli validamente.

E’ stato pubblicato il libro “Dio non abita più qui? Dismissione di luoghi di culto e gestione integrata dei beni culturali ecclesiastici” che raccoglie gli atti del convegno internazionale promosso a Roma dal Pontificio Consiglio della Cultura il l 29-30 novembre 2018.https://www.chiesaoggi.com/dio-non-abita-piu-qui/


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