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L’alienazione dei beni ecclesiastici

Con l’alienazione i beni, salvo il caso in cui l’acquirente sia un’altra persona giuridica canonica pubblica, cessano di essere ecclesiastici e ritornano al campo profano, ossia non sono più a servizio della Chiesa

Mons. Paweł Malecha, Promotore di Giustizia Sostituto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e docente presso la Pontificia Università Gregoriana

L’alienazione dei beni ecclesiastici si distingue dalla loro amministrazione, della quale si è parlato nell’ultimo numero di Chiesa Oggi. Infatti, il Codice di Diritto Canonico tratta dell’alienazione in modo diverso dagli atti di amministrazione anche straordinaria e le dà un nome proprio. Va anche evidenziato che i canoni sull’alienazione (1291-1298) sono collocati nel Codice sotto un titolo autonomo (I contratti e specialmente l’alienazione), e ciò sottolinea la distinzione fra i due sopra menzionati atti simili, ma non uguali. L’amministrazione, infine, come a suo tempo rispose la Commissione per la revisione del Codice, non include l’alienazione.

Con l’alienazione i beni, salvo il caso in cui l’acquirente sia un’altra persona giuridica canonica pubblica, cessano di essere ecclesiastici e ritornano al campo profano, ossia non sono più a servizio della Chiesa. La legislazione al riguardo è nata in funzione di tutelare i beni ecclesiastici, al fine che essi in alcuni casi di necessità vengano alienati sotto il controllo dell’autorità superiore e a determinate condizioni. In questa materia la Chiesa non rinvia semplicemente alla legislazione civile, come ad es. fa nel caso dei contratti (cf. can. 1290), ma dà proprie disposizioni.

Di alienazione si può parlare in un senso stretto (cf. can. 1291) e in un senso largo (cf. can. 1295). Si ha alienazione in senso stretto ogniqualvolta si trasferisce il dominio diretto di una persona giuridica canonica pubblica ad un altro titolare. Si ha invece alienazione in senso largo quando, pur senza trasferire il dominio diretto della cosa, si concede un diritto reale sulla stessa, in modo che permanga il dominio diretto, anche se diminuito nel suo utilizzo e valore economico. Nello stesso modo si esprime anche il can. 638, § 3, che riguarda gli istituti religiosi.

Il Codice stabilisce non poche norme per regolare l’alienazione, ma in questo breve articolo non è possibile trattarle tutte. Pertanto, ne vanno sottolineate soltanto alcune. Innanzitutto è messa in evidenza la necessità della licenza per la validità dell’alienazione e la determinazione della somma oltre la quale è richiesta la licenza.

Il can. 1292, § 1, affida alla Conferenza Episcopale la determinazione, per la propria regione, delle somme oltre le quali si richiede la licenza di una o di un’altra autorità. Tale determinazione deve quindi stabilire la somma minima, al di sotto della quale non si richiedono particolari solennità, salvo diversa disposizione da parte del Vescovo diocesano, e quella massima, oltre la quale invece è necessaria anche la licenza della Santa Sede.

Quando si è nell’ambito della somma media, cioè quella tra la somma minima e la massima, l’autorità competente a dare la licenza viene determinata dagli statuti oppure è lo stessoVescovo diocesano per le persone giuridiche a lui soggette, con il consenso del Consiglio diocesano per gli affari economici e del Collegio dei consultori nonché degli interessati. Il Vescovo diocesano stesso ha anche bisogno del consenso dei medesimi organismi per alienare i beni della diocesi. In Italia la Conferenza Episcopale ha stabilito la somma minima e quella massima, che rispettivamente sono 500.000,00 euro e 1.000.000,00 euro.

Va inoltre osservato che la licenza della Santa Sede si richiede non soltanto per i beni il cui valore eccede la somma massima stabilita, ma anche quando si tratti di alienare beni preziosi di valore artistico o storico nonché oggetti votivi o sacre immagini o reliquie insigni (cf. cann. 1190, §§ 2-3, e 1292, § 2). È da notare che la licenza della Santa Sede, quando richiesta, non sostituisce quella necessaria degli altri superiori, di cui ai cann. 1292, § 1, e 638, § 3. Se la cosa che s’intende alienare è divisibile, nel chiedere la licenza si devono indicare le parti già alienate in precedenza; altrimenti la licenza è nulla (cf. can. 1292, § 3).

Oltre ai requisiti per la validità dell’alienazione, il Codice richiede l’osservanza di altre prescrizioni, anche se soltanto per la liceità. In particolare, si tratta di una giusta causa, quale la necessità urgente, l’utilità palese, la pietà, la carità o altra grave ragione pastorale: si pensi anche alla stima della cosa da alienare fatta da periti per iscritto (cf. can. 1293, § 1). La cosa non deve essere ordinariamente alienata a un prezzo minore rispetto a quello indicato nella stima (cf. can. 1294, § 1).

Va fatta menzione del can. 1296, che prescrive il da farsi quando l’alienazione, pur invalida da un punto di vista canonistico, sia invece ritenuta valida a norma della legislazione civile. Qualora sotto il profilo civilistico l’alienazione sia valida, spetta all’autorità competente stabilire se si debba intentare un’azione e di che tipo, per rivendicare i diritti della Chiesa.

Va infine notato che, a norma del can. 1377, chi, senza la debita licenza, aliena i beni ecclesiastici deve essere punito con giusta pena.

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