Le persone e le comunità vivono a contatto quotidiano con ciò che sta a loro più a cuore: chiese, quadri e statue dei loro Santi, feste e riti quotidiani. Spesso questa ordinarietà dei beni a disposizione e delle tradizioni non è apprezzata con la giusta intensità e consapevolezza.
Spesso il patrimonio è vissuto come un peso (la sua conoscenza, la manutenzione delle chiese e degli oggetti d’arte).
Quante energie economiche sono necessarie e quante persone si rendono disponibili per mantenere aperto e in ordine ogni cosa.
Senza parlare degli archivi e delle biblioteche, beni preziosi mai sufficientemente apprezzati. Quando questi sono messi a rischio (furti o degrado) e minacciati o distrutti (terremoto) il loro valore cresce e la loro precarietà o mancanza sollecita urgenze di vita.
Una chiesa crollata o chiusa necessita urgenti e pressanti interventi per ridare luoghi e tempi, per ristabilire comunità e identità non solo religiose ma anche sociali ed economiche.
Per questi motivi i vescovi italiani nella loro recente Assemblea (21-24 maggio 2018) hanno provveduto a emanare nuove Disposizioni e il Consiglio Episcopale Permanente il Regolamento applicativo.
In questo modo, utilizzando i fondi dell’8×1000 si cerca di dare risposta alle sempre crescenti necessità nella gestione del patrimonio storico e artistico, per garantire la libertà di culto delle persone e delle comunità, anche in funzione delle attività pastorali oratoriali e caritative e della sua più ampia valorizzazione.
Le nuove Disposizioni offrono una visione complessiva e unitaria di tutto il patrimonio ecclesiastico (storico culturale, recente e nuovo, mobiliare e immobiliare).
Valutandolo nel suo insieme è più facile considerarne le implicanze e le relazioni specialmente per un suo utilizzo più razionale e nel suo significato originale per il quale è stato costituito.
La normativa, ispirandosi alla Laudato Sì di Papa Francesco, cerca di prestare maggiore attenzione al patrimonio immobiliare esistente, anche recente, per rispondere alle diverse necessità prima di prospettare nuove costruzioni.
In questo modo si può avviare un vero e proprio Progetto culturale e pastorale a partire dal patrimonio delle parrocchie e delle diocesi.
La progettazione parte proprio dalle esigenze della evangelizzazione e delle comunità.
Il patrimonio viene così riconosciuto come fattore identitario capace di attivare relazioni anche con comunità diverse (culturali, etniche e religiose).
I progetti diocesani permetteranno di programmare gli interventi per un vero investimento anche per i lunghi periodi, attivando così risorse sui territori.
Lo sforzo sin qui espresso va anche nella logica di una sempre maggiore trasparenza e rigore nell’utilizzo delle risorse economiche.
Descrizione delle principali novità delle Disposizioni.
1. Le due categorie fondamentali in cui le Disposizioni organizzano il patrimonio sono: i beni artistici e culturali (Art. 1 §1, lett. a) e i luoghi per il culto e le attività pastorali (Art. 1§1 b). Quest’ultima categoria è a sua volta organizzata in a) interventi su edifici esistenti e b) nuova edilizia.
2. L’approccio di fondo al patrimonio si sposta dall’uso delle risorse economiche alle necessità in funzione del servizio prestato alle comunità, anche attraverso la progettazione e la programmazione degli interventi, a partire dal patrimonio disponibile, per una migliore gestione degli investimenti.
3. Il patrimonio viene valutato a partire dalla funzione che svolge nel servizio prestato alle comunità nel provvedere alle esigenze di culto della popolazione (Art. 1 §1) in linea con la legge n. 222 del 1985.
4. Il lavoro integrato fra diversi istituzioni culturali (musei, archivi, biblioteche) e patrimonio diffuso sul territorio diocesano (chiese, rettorie …) è strategico in un’ottica di valorizzazione. Operare in rete anche a livello regionale esprime importanti valori comunionali ed ecclesiali e costituisce una opportunità da potenziare (Art. 3/2).
5. Gli interventi sul patrimonio immobiliare esistente sono previsti nell’unica categoria per tutti gli edifici che hanno più di 20 anni (Art. 3 §6) e il contributo viene calcolato sulla spesa effettiva. Mentre la costruzione di nuovi edifici (Art. 3 §7), segue i parametri riferiti agli abitanti.
6. Per quanto riguarda la tipologia degli interventi viene estesa la possibilità di realizzare lavori di adeguamento in occasione di acquisto (Art. 3 §10) di edifici da adibire a casa canonica e/o locali di ministero pastorale, nei casi in cui non sia possibile o conveniente procedere all’acquisto di aree e alla costruzione di nuovi edifici da destinare a tali scopi sulla base delle tabelle parametriche all’interno di un’unica richiesta.
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI DELLA CEI PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI E L’EDILIZIA DI CULTO
ART. 1
Finalità
1. La Conferenza Episcopale Italiana eroga contributi finanziari alle diocesi italiane al fine di provvedere alle esigenze di culto della popolazione:
a) promuovendo la conoscenza, la tutela, la manutenzione, la fruizione, la promozione e la valorizzazione dei beni artistici e culturali ecclesiastici, in conformità con le Norme della CEI promulgate il 14 giugno 1974 e con gli Orientamenti della medesima pubblicati il 9 dicembre 1992;
b) assicurando adeguati luoghi per il culto e le attività pastorali alle comunità ecclesiali.
2. L’Assemblea Generale della CEI fissa la ripar- tizione delle risorse finanziarie tra le diverse ca- tegorie di interventi.
ART. 2
Destinatari e beneficiari dei contributi
1. I contributi finanziari della CEI per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto sono erogati alle diocesi per interventi a favore di enti ecclesiastici con finalità di religione e di culto soggetti alla giurisdizione dell’ordinario diocesano, quali diocesi, seminari, chiese cattedrali, capitoli, parrocchie, chiese rettorie, santuari, confraternite, a seconda delle tipologie di intervento.
2. Ai fini delle presenti Disposizioni alle diocesi sono assimilate le abbazie e le prelature territoriali; ai Vescovi sono assimilati gli Abati e i Prelati territoriali (cfr. can. 370 CIC).
3. Possono essere erogati contributi anche agli Istituti di vita consacrata e alle Società di vita apostolica, se civilmente riconosciuti, che ne abbiano fatto richiesta mediante gli Ordinari diocesani, limitatamente agli archivi generalizi e provinciali, alle biblioteche di particolare rilevanza.
ART. 3
Tipologia degli interventi
I contributi sono destinati esclusivamente alla realizzazione dei seguenti interventi:
1) inventariazione informatizzata dei beni arti- stici e storici e censimento informatizzato dei beni immobili;
2) progetti di conservazione, consultazione, promozione e valorizzazione di musei diocesani o di interesse diocesano, archivi diocesani e biblioteche diocesane, promossi da una singola diocesi o in forma associata dalle diocesi di una stessa regione ecclesiastica e di archivi generalizi e provinciali e le biblioteche di particolare rilevanza di proprietà di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica se civilmente riconosciuti;
3) sostegno a iniziative per la valorizzazione degli edifici di culto, dei musei diocesani o di interesse diocesano, degli archivi diocesani e delle biblioteche diocesane, promosse da una singola diocesi o in forma associata dalle diocesi di una stessa regione ecclesiastica mediante volontari associati;
4) installazione e messa a norma di impianti di sicurezza per gli edifici di culto e le loro dotazioni storico-artistiche, nonché per i musei diocesani, gli archivi diocesani e le biblioteche diocesane;
5) restauro di organi a canne di interesse storico-artistico;
6) interventi su edifici esistenti costruiti da più di 20 anni, diversi dalla manutenzione ordinaria, per le seguenti tipologie: edifici di culto e loro pertinenze quali casa canonica e locali di ministero pastorale, anche di proprietà comune a più parrocchie, episcopio (uno per diocesi), uffici di curia, casa per il clero in servizio attivo;
7) costruzione di nuovi edifici: chiesa parrocchiale e/o sussidiaria e relative pertinenze quali casa canonica, locali di ministero pastorale, anche di proprietà comune a più parrocchie, episcopio, uffici di curia, casa per il clero in servizio attivo;
8) realizzazione di nuove opere d’arte nell’ambito della costruzione di una nuova chiesa e dell’adeguamento liturgico di un edificio di culto già esistente;
9) acquisto in via straordinaria delle aree per la realizzazione degli edifici di cui all’art. 3 n.7, solo nel caso in cui le Amministrazioni comunali competenti non abbiano provveduto alla individuazione di apposite aree e all’assegnazione del titolo di proprietà o del diritto di superficie;
10) acquisto in via straordinaria ed eventuali lavori di edifici da adibire a casa canonica e/o locali di ministero pastorale, anche di proprietà comune a più parrocchie, nei casi in cui non sia possibile o conveniente procedere all’acquisto di aree e alla costruzione di nuovi edifici da destinare a tali scopi;
11) costruzione, acquisto ed eventuale adattamento di edifici da destinarsi a case canoniche per il clero in servizio attivo presso parrocchie che ne siano prive;
12) sostegno a iniziative di livello nazionale aventi ad oggetto i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto.
ART. 4
Natura dei contributi
1. I contributi della CEI si configurano come concorso nella spesa, che gli enti beneficiari dell’intervento devono sostenere per i beni culturali di loro proprietà e l’edilizia di culto, a integrazione del sostegno finanziario offerto a tale scopo in primo luogo dalle comunità cristiane ed, eventualmente, anche da amministrazioni pubbliche e da soggetti privati.
2. I contributi della C.E.I. hanno natura“forfettaria”.
3. Per quanto riguarda l’edilizia di culto sono finanziabili interventi su edifici esistenti o la realizzazione di nuovi edifici che siano formalmente destinati all’esercizio pubblico del culto.
4. La diocesi territorialmente competente è il soggetto destinatario del contributo finanziario e, in quanto tale, è l’unico referente della Conferenza Episcopale Italiana durante ogni fase del procedimento.
ART. 5
Assegnazione dei contributi
1. I contributi sono concessi sulla base delle disponibilità finanziarie per ciascuna categoria di intervento, secondo la ripartizione stabilita dall’Assemblea Generale della CEI a norma dell’art. 1/2.
2. L’esame delle istanze, la valutazione complessiva delle opere per le quali si chiede l’intervento della CEI e la proposta dell’ammontare del contributo spettano al Comitato per la valutazione dei progetti riguardanti i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto (d’ora in poi Comitato).
3. Il contributo viene assegnato con formale decreto del Presidente della CEI.
4. I contributi assegnati sono erogati previa pre- sentazione della documentazione tecnico-amministrativa richiesta dall’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto (d’ora in poi Ufficio) e secondo, i modi e i tempi stabiliti nel Regolamento applicativo.
ART. 6
Richieste di contributo
1. Le richieste di contributo, predisposte sulla base delle indicazioni dell’Ufficio e complete della documentazione tecnico-amministrativa, devono pervenire entro i termini fissati per la scadenza, utilizzando le procedure dell’apposito sistema informatico, pena la decadenza.
2. L’Ufficio assiste le diocesi nella predisposizione delle richieste di contributo e della documentazione richiesta.
3. Il Vescovo diocesano garantisce, ove prevista mediante formale dichiarazione, la copertura della quota di spesa eccedente la misura del contributo proposto.
ART. 7
Modalità di controllo e monitoraggio
1. Il Presidente del Comitato informa la Presidenza della CEI sulle attività svolte nell’anno, avendo particolare riguardo agli aspetti di rigore e trasparenza.
2. Spetta all’Ufficio verificare il puntuale rispetto delle Disposizioni e delle procedure, mediante la richiesta di documentazione alle diocesi destinatarie dei contributi, i sopralluoghi degli incaricati regionali nominati dalle Conferenze Episcopali Regionali. Qualora siano riscontrate inadempienze od omissioni gravi, l’Ufficio ne informa, per il tramite della Segreteria Generale, la Presidenza della CEI.
3. Nel caso di omissioni ed inadempienze gravi, che abbiano riscontri documentali, la Presidenza della CEI può, sentito il parere del Comitato, disporre la revoca dell’impegno finanziario e obbligare la diocesi destinataria alla restituzione delle rate di contributo già percepite.
ART. 8
Contributi integrativi e straordinari
1. Possono essere concessi contributi integrativi, fino al raggiungimento del massimo assegnabile, per progetti già finanziati e non ancora conclusi, che rientrano nelle tipologie di intervento previste all’interno delle voci di cui dall’articolo 3 commi 6, 7, e 11), esclusivamente nei seguenti casi:
a) variante del progetto approvato, solo se previamente autorizzata dal Comitato;
b) revoca di fondi già deliberati da enti pubblici o privati;
c) eventi calamitosi.
2. Contributi straordinari potranno essere concessi dalla Presidenza della CEI in particolari situazioni di rilevanza nazionale e sempre all’interno degli interventi di cui all’Art. 3.
ART. 9
Regolamento applicativo
Le modalità applicative delle presenti Disposizioni sono stabilite con apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Episcopale Permanente.
ART. 10
Consulta Nazionale
La Consulta Nazionale è composta da tutti gli incaricati regionali e da eventuali esperti di settore, nominati dalla Presidenza della CEI, su richiesta dell’Ufficio, e svolge funzione di studio e consulenza come previsto nell’apposito Regolamento.
ART. 11
Deroghe
La Presidenza della CEI può concedere deroghe alle presenti Disposizioni soltanto in casi eccezionali, sentito il Comitato.
ART. 12
Interpretazione delle Disposizioni
In caso di dubbio, l’interpretazione delle presenti Disposizioni spetta alla Presidenza della CEI, sentito il Consiglio per gli affari giuridici.