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Alcune osservazioni giuridiche circa le reliquie 

Mons. Paweł Malecha, Promotore di Giustizia del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e docente presso le Pontificie Università Gregoriana e Urbaniana 

Le reliquie, innanzitutto quelle dei martiri, sin dall’inizio della storia della Chiesa godono di una particolare venerazione e attenzione, perché esse ricordano la nostra vocazione universale alla santità (cf. Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen gentium, nn. 39-42) e alimentano la fiducia nell’ininterrotta protezione dei Beati e dei Santi nel nostro pellegrinaggio sulla terra verso Dio

La reliquia, in senso stretto, significa frammento ed è quindi ciò che resta del corpo umano o di parte di esso. In senso lato, invece, la reliquia indica anche oggetti legati agli strumenti del martirio o designa altre cose che appartenevano ai Beati o ai Santi o che avevano contatto con i loro corpi (come vestiti, manoscritti, suppellettili) o con i loro sepolcri (quali oli, panni di lino). Infine, la reliquia individua altresì immagini venerate. 

Per le reliquie insigni s’intende quelle in senso stretto, quindi il corpo intero dei Beati o dei Santi oppure, se integra, una parte rappresentativa, non piccola, dei corpi stessi o l’intero volume delle ceneri derivanti dalla cremazione del corpo dei Beati o dei Santi. 

Alle reliquie insigni l’autorità ecclesiastica (i Vescovi, gli Eparchi, il Dicastero delle Cause dei Santi) riserva una particolare cura e vigilanza, per garantirne la retta venerazione e per evitarne qualsiasi tipo di abuso.

Per questo motivo, dette reliquie – come recita la recente Istruzione sulle reliquie nella Chiesa: autenticità e conservazione, emessa dalla Congregazione delle Cause dei Santi in data 8 dicembre 2017 [= Istruzione sulle reliquie] –, «devono essere custodite in apposite urne sigillate e collocate in luoghi che ne garantiscano la sicurezza, ne rispettino la sacralità e ne favoriscano il culto».

Le reliquie dei Santi esposte nella Chiesa di San Vittore a Varese. 

Sono invece considerate reliquie non insigni «piccoli frammenti del corpo dei Beati e dei Santi o anche oggetti che sono stati a contatto diretto con le loro persone. Debbono essere possibilmente custodite in teche sigillate. Vanno comunque conservate e onorate con spirito religioso, evitando ogni forma di superstizione e di mercimonio» (Istruzione sulle reliquie). La stessa disciplina viene utilizzata anche per i resti mortali dei Servi di Dio e dei Venerabili, le cui cause di beatificazione sono in corso. 

I loro resti mortali, tuttavia, non possono essere esposti ad alcun culto pubblico (ibid.) e non possono essere confusi con le reliquie, perché non sono tali. 

Alla pubblica venerazione possono essere esposte, invece, soltanto le reliquie dichiarate autentiche dal Vescovo diocesano o dal suo delegato del luogo ove sono conservate

Allo stesso Vescovo spetta rimuovere dalla pubblica venerazione le reliquie che risultano con certezza non autentiche. Pertanto, le reliquie dei Beati e dei Santi – come dichiara l’Istruzione sulle reliquie – non possono essere venerate pubblicamente senza un apposito certificato dell’autorità ecclesiastica che ne garantisca l’autenticità, perché la Chiesa, «secondo la sua tradizione, venera i Santi e tiene in onore [soltanto] le loro reliquie autentiche e le loro immagini» (Costituzione sulla sacra liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 111). 

Nell’Istruzione sulle reliquie vengono presentate le procedure canoniche da seguire per verificare l’autenticità delle reliquie e quelle circa la ricognizione canonica, il prelievo di frammenti e la confezione di reliquie, la traslazione dell’urna, il pellegrinaggio delle reliquie e la loro alienazione. Tali norme sono di rilevante importanza, perché nella prassi a volte si verificano abusi riguardanti la conservazione e venerazione delle reliquie; ciò spesso avviene in occasione della riduzione della chiesa a uso profano o della sua chiusura di fatto. 

Va ribadito che è assolutamente proibito il commercio delle reliquie, come per esempio la loro vendita. Al riguardo, il can. 1190 del Codice di Diritto Canonico recita: 

«§ 1. È assolutamente illecito vendere le sacre reliquie. 

§ 2. Le reliquie insigni, come pure quelle onorate da grande pietà popolare, non possono essere alienate validamente in nessun modo né essere trasferite in modo definitivo senza la licenza della Sede Apostolica. 

§ 3. Il disposto del § 2 vale anche per le immagini che in taluna chiesa sono onorate da grande pietà popolare». 

Mons. Paweł Malecha 

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